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Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Segreteria Provinciale
PIACENZA
Si riporta di seguito la sintesi del contenuto della circolare Dipartimentale – Direzione Centrale per le risorse umane – nr. 333-A/9807.F.4 del 28 .10.2005 ( allegato 1):
L’articolo 4 comma 1 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 stabilisce che: “ “la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa”.
Come noto la concessione dei giorni spettanti al personale, nell’ipotesi di eventi e cause particolari, prima dell’entrata in vigore della legge 53/2000, era riconducibile esclusivamente all’istituto del congedo straordinario di cui all’art. 37 del DPR 3/57.
Con l’introduzione dei permessi retribuiti di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000, il legislatore ha inteso riconoscere ai lavoratori un nuovo beneficio - in sostanza è qualche cosa in più e non qualche cosa in meno -
Si richiama, in particolare, l’attenzione su una sostanziale diversità di disciplina dei due istituti, poiché i tre giorni di permesso retribuito sono di diritto, mentre il congedo straordinario è rimesso alla discrezionalità del dirigente. Peraltro va sottolineato che, pur essendo entrambi gli istituti fruibili, il personale non può chiedere di beneficiarne contemporaneamente per fronteggiare la medesima situazione familiare.
Per una corretta applicazione dell’istituto dei permessi retribuiti, si ritiene opportuno richiamare i parametri cui far riferimento per la loro concessione:
nell’ipotesi di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, non è richiesta la convivenza dell’interessato con il familiare;
nel caso di decesso o di documentata grave infermità di un soggetto componente la famiglia anagrafica, invece, è richiesta la convivenza che deve risultare da certificazione anagrafica, ovvero da una dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000;
il richiedente deve comunicare all’ufficio l’evento che legittima il beneficio e precisare i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti, specifici interventi terapeutici; ( quindi i suddetti permessi devono essere concessi anche per interventi terapeutici e dal momento in cui si è reso necessario l’intervento terapeutico stesso , in quanto se fosse come taluni sostengono, i 7 giorni decorrono dall’insorgenza della malattia e poi, anche fosse un brutto male, una volta emersa e trascorsi i 7 giorni dall’insorgenza della malattia , non si potrebbe più chiedere nulla anche se il malato è cronico è grave ed avesse necessità di trattamenti terapeutici-strumentali MA COSI’ NON E’ COME DIMOSTREREMO MEGLIO DI SEGUITO)
nel computo delle giornate di permesso retribuito non sono considerati i giorni festivi e i quelli non lavorativi;
i permessi in argomento sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate di cui all’art. 33, della legge 104/92.
Si precisa, infine, che nell’ipotesi di decesso, il dipendente dovrà documentare l’evento con idonea certificazione, ovvero nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. La grave infermità, invece, deve risultare da idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.
Articolo 1. Permessi retribuiti
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata
grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del
lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso, l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso
devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi
terapeutici.
3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
4. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso,
diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del
lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione
dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della
permanenza della grave infermità, ai sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni
dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
Articolo 2. Congedi per gravi motivi
familiari
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge 8 Marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo
per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di
handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Per gravi motivi si intendono:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al presente comma;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica,
infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento
dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
2. Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a
rilasciare al termine del rapporto di lavoro l’attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si
calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle
frazioni corrisponde a trenta giorni.
3. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi o documentati motivi
familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze.
4. Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al
dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal
presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20
giorni. Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa o della pubblica
amministrazione.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può altresì negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto
in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto è stato
instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 6.
6. Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1, per il quale il richiedente non abbia la
possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta è
riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni
organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
7. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine di congedo,
dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell’articolo 1,
secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l’ampiezza del periodo di congedo in corso di
fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di
preavviso inferiore a sette giorni.
Si osserva, infine, che il D.M. n. 278/2000 all’art. 4, comma 1, fa salve le più favorevoli
previsioni della contrattazione collettiva in materia. A tal proposito si fa presente che nel pubblico impiego, il CCNL Comparto Ministeri prevede, all’art. 18, comma 2, la fruibilità di permessi di tre giorni o, in alternativa, di 18 ore utilizzabili in modo frazionato, per qualsiasi motivo di carattere personale o familiare, debitamente documentati.
Come sempre il SIAP continua il suo percorso sindacale, di ricerca e di studio, ad esclusiva difesa dei diritti legittimi dei lavoratori di Polizia.
Sandro Chiaravalloti
A seguito di vertenza effettuata dalla Segreteria Provinciale SIAP di
Piacenza, sulle modalità di fruizione dei recupero riposi e riposi festivi nella Polizia di Stato, il Dipartimento della P.S., Ufficio Relazioni Sindacali, con nota nr. 557/RS/01/2005, ha fatto sapere
che il recupero riposo festivo può essere concesso d'ufficio e deve essere usufruito entro le 4 settimane successive. Mentre, per quanto rigurda il recupero riposo settimanale, il recupero
deve avvenire, su richiesta dell'interessato, entro lo stesso limite di tempo - 4 settimane - . trascorse le 4 settimane, se il dipendente non ne ha fatto richiesta, il recupero riposo può essere
programmato d'ufficio. Nel caso in cui, invece, il dipendente ne faccia richiesta e questo non viene concesso, il termine delle 4 settimane decorrerà nuovamente dal momento del diniego o dal
momento in cui si è determinata l'impossibilità di effetture il recupero riposo. Pubblicato nel SiapInform@ nr. 24 anno 2005 ( segui linK . http://www.siap-polizia.it/public/Dati/Siap-Inform@24_05.pdf
Con nota nr.555/39/RS/01/23/0339 del 13 febbraio 98,
L'uuficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., a seguito di quesito inoltrato dalla Segreteria Nazionale SIAP per conoscere il corretto trattamento da adottare nei confronti dei
dipendenti che effettuavano orario articolato su 5 giorni, dichiarava che: " in proposito si ritiene che il regime di orario di lavoro articolato su 5 giorni le eventuali giornate di assenza per
qualsiasi causa( malattia,congedo ordinario e straordinario, festività ecc..) sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se esse vengono a verificarsi con un giorno della settimana
stabilito per il rientro pomeridiano , sicchè in tali casi non deve procedersi ad alcun recupero trattandosi di normali assenze in giornate di lavoro ( parere del Dipartimento della Funzione
Pubblica del 23.05.1996) .
nello stesso parere il citato Dipartimento della Funzione Pubblicaha precisato altresì che nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni settimanali dal lunedì a venerdì, il sabato
si configura come giornata non lavorativa.
pertanto, se il sabato cade in una giornata festiva prevista dal calendario, esso non influisce sulle ore settimanali di lavoro di obbligo previsto dal contratto.
risulta dunque essere pienamente conforme a quanto sopra la nota del 05.12.1997 della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Presonale con la quale è stato, tra
l'latro, affermato che nell'eventualità che la giornata libera del sabato coincida con una festività , il recupero prestabilito per coloro che effettuano un orario di lavoro su 5 giorni
lavorativi debba essere integralmente effettuato , atteso che la lucuzione recupero prestabilito non può che riferirsi ai criteri obbligatori per il completamento per l'orario settimanale"
Tali principi sono stati riaffermeti nella rivista "polizia moderna" e nel 2007 dall'Ufficio Relazioni Sindacali
SANDRO CHIARAVALLOTI - SEGRETARIO SIAP - PIACENZA -
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